Italian court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding non-prosecution grounds as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked specific motivation regarding the non-prosecution ground under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, stating the arguments were vague attempts to re-evaluate evidence rather than specific challenges to the trial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal alleging lack of motivation is inadmissible if it merely prefigures a different evaluation of evidence without identifying specific distortions of procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SARNO SILVESTRE nato a VILLARICCA il 14/09/1973 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel giudizio di rinvio a seguito del parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli deltl. giugno 2018, disposto dalla Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2019 limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello di Napoli, con sentenza del klUgiugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, pronunciata in data 10 ottobre 2014, nei confronti di Silvestre Di Sarno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censurano vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4 sulla non particolare tenuità dell'offesa per il comportamento inosservante di entrambe le limitazioni imposte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il