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Ordinanza — n. 18647/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evident legal error in first instance qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Vincenzo Scerra's cassation appeal inadmissible, rejecting his challenge to the GIP's sentencing under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the crimes under Articles 110, 628, and 648 of the Penal Code, but the Court found this argument manifestly unfounded. The decision rests on the principle that appeals must demonstrate an evident legal error rather than contesting factual evaluations or non-obvious legal interpretations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is evident and immediately apparent, excluding challenges to factual evaluations or subtle legal distinctions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification error evident legal error factual evaluation review Article 448 criminal procedure concorso materiale di reati concussione concorrenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, con sentenza in data 20 ottobre 2022, ha applicato, nei confronti di Vincenzo Scerra, la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 110, cod. pen.
Art. 628, cod. pen.
Art. 648, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, con sentenza in data 20 ottobre 2022, ha applicato, nei confronti di Vincenzo Scerra, la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA VINCENZO nato a VICENZA il 07/02/1996 avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, con sentenza in data 20 ottobre 2022, ha applicato, nei confronti di Vincenzo Scerra, la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la qulificazione giuridica dei reati ascritti, è manifestamente infondato, atteso che come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.

Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4