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Ordinanza — n. 18646/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural grounds for reviewing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Mancuso's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding criminal liability, but the court found no specific procedural violations justifying such a review. Consequently, the court upheld the lower court's findings on the criminal charges and rejected the request for a new assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds cited do not constitute specific and decisive procedural violations or require a complete re-evaluation of evidence outside the scope of the appellate review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural violations requirement evidence re-evaluation limits appellate review scope specific procedural grounds contraffazione di merci truffa all'assicurazione false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO VINCENZO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 10/05/1982 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 1 febbraio 2022, parzialmente riformando, in punto di statuizioni civili, la decisione del Tribunale di Forlì, pronunciata il 20 dicembre 2018, nei confronti di Vincenzo Mancuso, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 489 e 640 cod. pen. Letta la memoria conclusiva della parte civile costituita che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità, coerente alle condivise argomentazioni del primo giudice e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 1 e 2 ove la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i reati ascritti alla luce dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, riscontrate da quelle degli agenti di P.G., anche precisando - conformemente a quanto argomentato dal Tribunale a pagg. 5 - 7 della sentenza di primo grado - come l'interesse dell'imputato alla contraffazione del collaudo fosse logicamente desumibile dalla circostanza che la correttezza dell'incasso del prezzo di vendita dipendesse dalla documentazione contraffatta in ragione della circostanza che l'istallazione dell'impianto G.P.L. costituisse condizione d'acquisto dell'autovettura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, oltre che la pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in relazione alle attività espletate nella misura di euro 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condannall'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla Dt.tLt. parte civileíhe -si liquidane in euro 1500,00 oltre accessori di legge. Così dec