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Ordinanza — n. 18644/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidentiary flaws in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Fernando Cantile's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of insult. Cantile argued that the trial court failed to properly evaluate evidence and misinterpreted testimonies, but the court found these claims lacked concrete specificity. The decision rests on the principle that such arguments merely request a re-evaluation of facts rather than demonstrating decisive procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must demonstrate decisive procedural errors; generic requests for re-evaluation of evidence or alternative fact-finding without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds evidentiary flaws review procedural error threshold Italian criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 633 cod. pen
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata in data 10 gennaio 2020, nei confronti di Fernando Cantile, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.
271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
278609) ed avulse da pertinente individuazione di decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari
281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
280117; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTILE FERNANDO nato a SAN CIPRIANO D'AVEERSA il 01/01/1951 avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 12 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata in data 10 gennaio 2020, nei confronti di Fernando Cantile, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulse da pertinente individuazione di decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, i motivi di appello, meramente riprodotti in questa sede (si vedano pagg. 3 e 4 sulla prova degli elementi costitutivi del reato alla luce delle dichiarazioni dei testi indicati e della persona offesa, compendio non inficiato dalle dichiarazioni dell'imputato, ritenute non attendibili non tanto perché contrastanti con quelle, non decisive, del teste Migliaccio, ma piuttosto per la mancanza di riscontri in ragione della genericità delle dichiarazioni degli altri testi a difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,