Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by El Aidi Ahmed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a sentence regarding crimes committed with a mobile phone, arguing for a re-evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these claims as lacking concrete specificity and generic in nature, finding no grounds for a new assessment of the facts or the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic arguments challenging the assessment of evidence or sentencing without identifying specific errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AIDI AHMED nato il 21/08/1995 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18/10/2022, parzialmente riformando, esclusa la responsabilità in ordine al delitto sub 3), la decisione del Tribunale di Lucca, pronunciata in data 15/11/2021 a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di El Aidi Ahmed, ha rideterminato la pena per i reati di cui 1)2) 3 ) con riferimento al solo cellulare. Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5,6, e seg., con riferimento ala documentazione acquisita in sede di indagine e compiutamente valutata sia in sede di giudizio abbreviato di primo grado, che in sede di appello, con ricostruzione compiuta e del tutto persuasiva dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati ascritti); considerato che il quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si contesta iil trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena nelle sue diverse sono del tutto generici ed aspecifici non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello sul punto non sono stati accolti, non ricorrendo alcuna irragionevolezza o illogicità quanto alla determinazione della pena, tra l'altro prossima ai minimi edittali e con minimi aumenti in continuazione compiutamente valutati rispetto ai singoli delitti ascritti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis