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Ordinanza — n. 18641/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alberto Saitta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding criminal liability for theft and a specific exclusion of punishment, but the court found his arguments lacked concrete specificity and merely repeated issues already properly examined by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify specific procedural errors or provide a distinct legal basis for overturning the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 162-ter cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding factual distortions or procedural errors, merely reproducing arguments already adequately evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of concrete specificity procedural defects theft conviction exclusion of punishment ripetizione dell'indebito impiego illecito di valori patrimoniali appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Alberto Saitta, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod.
Art. 162-ter cod. pen.
4 sulla consapevole interversione del possesso); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'art. 162-ter cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Alberto Saitta, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 162-ter cod. pen
4 sulla consapevole interversione del possesso); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'art. 162-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
pen., è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA ALBERTO nato a PALERMO il 10/08/1965 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 febbraio 2021, nei confronti di Alberto Saitta, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla consapevole interversione del possesso); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'art. 162-ter cod. pen., è privo di specificità e, non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non operatività della causa di esclusione della punibilità invocata in ragione della non integralità del risarcimento, anche attese le dichiarazioni della persona offesa in sede di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso