Ordinanza — n. 18640/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA MASSIMO nato a FOGGIA il 07/05/1973 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia, pronunciata il 26 aprile 2021, che aveva condannato Perrella Massimo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la misura della pena inflitta, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria e, comunque, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie a pagina 3, ove la Corte territoriale ha già sottolineato che l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato non consentiva una mitigazione ulteriore della pena alla luce del quadro probatorio emerso sin dalle prime fasi del procedimento e che il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata trovava giustificazione nell'espresso divieto normativo di prevalenza ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18640/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la misura della pena inflitta, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria e, comunque, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie a pagina 3, ove la Corte territoriale ha già sottolineato che l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato non consentiva una mitigazione ulteriore della pena alla luce del quadro probatorio emerso sin dalle prime fasi del procedimento e che il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata trovava giustificazione nell'espresso divieto normativo di prevalenza ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA MASSIMO nato a FOGGIA il 07/05/1973 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Foggia, pronunciata il 26 aprile 2021, che aveva condannato Perrella Massimo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la misura della pena inflitta, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria e, comunque, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie a pagina 3, ove la Corte territoriale ha già sottolineato che l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato non consentiva una mitigazione ulteriore della pena alla luce del quadro probatorio emerso sin dalle prime fasi del procedimento e che il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata trovava giustificazione nell'espresso divieto normativo di prevalenza ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Preside