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Ordinanza — n. 18633/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18633/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI ROSANNA nato a ERICE il 25/10/1986 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 12 luglio 2021, nei confronti di Rosanna Valenti, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della sussistenza del reato presupposto e della responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 191 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della sussistenza del reato presupposto e della responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione censura dell'apprezzamento delle prove gravi motivi prova facilitata inutilizzabilità delle prove illecite difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 12 luglio 2021, nei confronti di Rosanna Valenti, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 191 cod. proc. pen
2 e 3 sulla sussistenza del reato presupposto nonché sulla consapevole disponibilità materiale del bene ricettato); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 191 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI ROSANNA nato a ERICE il 25/10/1986 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, pronunciata in data 12 luglio 2021, nei confronti di Rosanna Valenti, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della sussistenza del reato presupposto e della responsabilità dell'imputato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla sussistenza del reato presupposto nonché sulla consapevole disponibilità materiale del bene ricettato); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale illustrazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", dell'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento a carico di cui si lamenta l'utilizzabilità (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso