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Ordinanza — n. 18632/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18632/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18632/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGLIO LUISA nato a NAPOLI il 28/10/1964 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 novembre 2020, nei confronti di Luisa Meglio, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Letta la memoria difensiva che ha richiamato e confermato le allegazioni a sostegno del ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al concorso dell'imputata nel reato presupposto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie in imputazione (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), la ricorrente censura la violazione di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte ha escluso, mancandone la prova, il coinvolgimento della rea nella falsificazione), in mancanza di qualsiasi adeguata giustificazione in relazione al possesso del titolo posto all'incasso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 18632/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Letta la memoria difensiva che ha richiamato e confermato le allegazioni a sostegno del ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al concorso dell'imputata nel reato presupposto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie in imputazione (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), la ricorrente censura la violazione di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte ha escluso, mancandone la prova, il coinvolgimento della rea nella falsificazione), in mancanza di qualsiasi adeguata giustificazione in relazione al possesso del titolo posto all'incasso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

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contraffazione di merci flussi finanziari illeciti inganno sull'identità origine delle merci accertamento dell'identità frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 novembre 2020, nei confronti di Luisa Meglio, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGLIO LUISA nato a NAPOLI il 28/10/1964 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 novembre 2020, nei confronti di Luisa Meglio, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Letta la memoria difensiva che ha richiamato e confermato le allegazioni a sostegno del ricorso. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al concorso dell'imputata nel reato presupposto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, a fronte della corretta sussunzione del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie in imputazione (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), la ricorrente censura la violazione di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte ha escluso, mancandone la prova, il coinvolgimento della rea nella falsificazione), in mancanza di qualsiasi adeguata giustificazione in relazione al possesso del titolo posto all'incasso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 a