Ordinanza — n. 18628/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIGNETTI DANTE nato a SAN SEVERO il 23/10/1972 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; 'nJ\ ) La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 11 marzo 2021, che aveva condannato Martignetti Dante alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha ritenuto il tentativo e ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso dell'imputato nella tentata truffa contestata alla luce delle dichiarazioni rese dagli imputati in udienza di convalida, non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema e, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente dalle lamentate criticità, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato alla luce dei risultati della perquisizione e del sequestro operati nei suoi confronti e dell'inverosimiglianza dell'alternativa ricostruzione difensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso dell'imputato nella tentata truffa contestata alla luce delle dichiarazioni rese dagli imputati in udienza di convalida, non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema e, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente dalle lamentate criticità, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato alla luce dei risultati della perquisizione e del sequestro operati nei suoi confronti e dell'inverosimiglianza dell'alternativa ricostruzione difensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIGNETTI DANTE nato a SAN SEVERO il 23/10/1972 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; 'nJ\ )
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 11 marzo 2021, che aveva condannato Martignetti Dante alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha ritenuto il tentativo e ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso dell'imputato nella tentata truffa contestata alla luce delle dichiarazioni rese dagli imputati in udienza di convalida, non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema e, nella specie, la Corte territoriale, con motivazione logica ed esente dalle lamentate criticità, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato alla luce dei risultati della perquisizione e del sequestro operati nei suoi confronti e dell'inverosimiglianza dell'alternativa ricostruzione difensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore ][I Pre