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Ordinanza — n. 18627/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18627/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARINOZZI PAOLO nato a ROMA il 03/08/1973 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 22 maggio 2013, che aveva condannato Catarinozzi Paolo alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione attenuata con recidiva specifica, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli di cui al capo C) per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18627/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARINOZZI PAOLO nato a ROMA il 03/08/1973 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 22 maggio 2013, che aveva condannato Catarinozzi Paolo alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione attenuata con recidiva specifica, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli di cui al capo C) per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza restituzione del termine aggravamento della pena revisione in materia penale divieto della doppia presa in considerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARINOZZI PAOLO nato a ROMA il 03/08/1973 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 22 maggio 2013, che aveva condannato Catarinozzi Paolo alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione attenuata con recidiva specifica, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli di cui al capo C) per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato di tentato furto pluriaggravato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale a pagina 3, la prescrizione non risulta maturata alla data della sentenza di appello né avuto riguardo al termine ordinario intermedio, né avuto riguardo al termine massimo, che decorre dalla data di consumazione del reato e che è pari al termine ordinario aumentato della metà per effetto della ritenuta recidiva specifica ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte costo n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presid