Ordinanza — n. 18624/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA NIINUTILLO TURTUR; La Corte di a pello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2022, ha c:onfermato decisione del o Tribunale di yerer1,- pronunciata in data 19 ottobre 2016, nei confronti di Daniele Luongo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma del quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18624/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma del quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA NIINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di a pello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2022, ha c:onfermato decisione del o Tribunale di yerer1,- pronunciata in data 19 ottobre 2016, nei confronti di Daniele Luongo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma del quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 april