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Ordinanza — n. 18623/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and non-syndicable appellate merit judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred by ignoring the grossness of the counterfeiting, applying a prior assessment of illegal origin, and failing to consider leniency under Article 131-bis. The Court rejected these claims, citing established jurisprudence that gross counterfeiting is irrelevant to the crime of Article 474, noting the appeal's generic nature regarding the right to silence, and affirming the appellate court's non-syndicable judgment on the lack of particular leniency.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if grounds are generic, lack alternative explanations for the right to silence, or if the appellate court's judgment on particular leniency is not subject to cassation review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility gross counterfeiting irrelevance right to silence generic appeal particular leniency non-syndicable procedural costs and fine contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Il difensore di Aidara Sadibou Cheikh ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30/09/2022, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli art. 474 e 648 cod.pen., per avere detenuto a fini di vendita numerose borse recanti marchi contraffatti.
Art. 648 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
1.3 II difensore lamenta infine che non era stata fornita adeguata e logica motivazione in ordine alla doglianza rivolta alla esclusione della possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
1.3 II difensore lamenta infine che non era stata fornita adeguata e logica motivazione in ordine alla doglianza rivolta alla esclusione della possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 474 cod. pen
la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIDARA SADIBOU CHEIKH nato il 12/11/1983 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Aidara Sadibou Cheikh ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30/09/2022, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli art. 474 e 648 cod.pen., per avere detenuto a fini di vendita numerose borse recanti marchi contraffatti. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che il giudice di appello non aveva tenuto presente la grossolanità della contraffazione, 1.2 II difensore rileva inoltre che la sentenza gravata era viziata per avere la Corte di appello adottato una aprioristica valutazione di iniziale consapevolezza della provenienza illecita dei prodotti con riferimento al ritenuto reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.3 II difensore lamenta infine che non era stata fornita adeguata e logica motivazione in ordine alla doglianza rivolta alla esclusione della possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod, pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le c:ondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 — 01) 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è estremamente generico, non avendo fornito alcuna spiegazione alternativa al possesso da parte dell'imputato dei beni oggetto di contraffazione; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle 2 { -- emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede che l'offesa arrecata dalle condotte dell'imputato non poteva essere considerata di particolare tenuità dato il numero dei beni contraffatti detenuti per la vendita in ciascuna occasione 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della