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Ordinanza — n. 18622/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18622/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRKO nato a ROMA il 04/02/1993 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata il 14 novembre 2018, che aveva condannato Moretti Mirko alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, c:on motivazione priva di illogicità, coerente con le risultanze istruttorie e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899), ha sottolineato come non vi fossero dubbi in ordine all'ascrivibilità all'imputato della sostituzione della targa al motociclo provento di furto poiché si trattava della targa del motociclo del padre, in disuso da tempo e nella disponibilità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18622/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, c:on motivazione priva di illogicità, coerente con le risultanze istruttorie e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899), ha sottolineato come non vi fossero dubbi in ordine all'ascrivibilità all'imputato della sostituzione della targa al motociclo provento di furto poiché si trattava della targa del motociclo del padre, in disuso da tempo e nella disponibilità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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incidente motociclistico spese del veicolo a motore assicurazione RC dei veicoli a motore abuso della licenza e delle targhe sostituzione dei motivi partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MIRKO nato a ROMA il 04/02/1993 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata il 14 novembre 2018, che aveva condannato Moretti Mirko alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, c:on motivazione priva di illogicità, coerente con le risultanze istruttorie e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899), ha sottolineato come non vi fossero dubbi in ordine all'ascrivibilità all'imputato della sostituzione della targa al motociclo provento di furto poiché si trattava della targa del motociclo del padre, in disuso da tempo e nella disponibilità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il President