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Ordinanza — n. 18621/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism appeal as mitigation for low-value damage was already considered by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Soltani Hichem inadmissible regarding his conviction for aggravated receiving stolen goods. The appellant argued that the lower court failed to grant mitigation for the special low value of the stolen phone, but the court found this argument manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the court ruled that the lower court had already accounted for the reduced property value in its sentencing, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; In cases of receiving stolen goods, the mitigating circumstance of special low value of the damage is compatible with the aggravated form of the crime only if the lower court's assessment of the damage was extraneous to its evaluation of the crime's particular gravity, which was not the case here.

Parole chiave

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receiving stolen goods mitigating circumstance special low value aggravated form inadmissible appeal property value assessment criminal sentencing diminuzione di valore

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
277963) e nella specie la Corte territoriale, nel riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani
Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019-24/01/2020, Diop Cheikh
Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019-24/01/2020, Diop Cheikh, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI HICHEM nato il 02/01/1997 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia, pronunciata il 22 ottobre 2021, che aveva condannato Soltani Hichem alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673;

Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019-24/01/2020, Diop Cheikh, Rv. 277963) e nella specie la Corte territoriale, nel riconoscere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., aveva già considerato il ridotto valore patrimoniale del telefono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden