Ordinanza — n. 18619/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI RIDA nato il 13/01/2000 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 25 febbraio 2020, che aveva condannato Jarmouni Rida alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e danneggiamento. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato di rapina giudicato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 29 settembre 2017, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 3 sulla distanza temporale fra i fatti di reato, sulla divergenza di motivazioni e conseguenze, tale da rendere evidente l'impossibilità di una preventiva deliberazione unitaria delle condotte delittuose e sulla circostanza che prima e dopo i fatti di cui alla predetta sentenza di condanna l'imputato aveva commesso altri reati, a conferma della sua propensione a delinquere); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, è altresì riproduttivo delle stesse doglianze già oggetto dell'atto di appello, puntualmente esaminate e respinte dal Giudice a pagine 3 e 4, ove ha ribadito che l'utilizzo dell'arma impropria era avvenuto nello stesso contesto spazio-temporale della rapina e che l'arma era stata rivolta contro la persona offesa dopo l'apprensione del telefono e, solo in un secondo momento, era stata usata per fini autolesionistici dall'imputato, per riuscire a guadagnarsi la fuga; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18619/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato di rapina giudicato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 29 settembre 2017, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 3 sulla distanza temporale fra i fatti di reato, sulla divergenza di motivazioni e conseguenze, tale da rendere evidente l'impossibilità di una preventiva deliberazione unitaria delle condotte delittuose e sulla circostanza che prima e dopo i fatti di cui alla predetta sentenza di condanna l'imputato aveva commesso altri reati, a conferma della sua propensione a delinquere); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, è altresì riproduttivo delle stesse doglianze già oggetto dell'atto di appello, puntualmente esaminate e respinte dal Giudice a pagine 3 e 4, ove ha ribadito che l'utilizzo dell'arma impropria era avvenuto nello stesso contesto spazio-temporale della rapina e che l'arma era stata rivolta contro la persona offesa dopo l'apprensione del telefono e, solo in un secondo momento, era stata usata per fini autolesionistici dall'imputato, per riuscire a guadagnarsi la fuga; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI RIDA nato il 13/01/2000 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 25 febbraio 2020, che aveva condannato Jarmouni Rida alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e danneggiamento. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato di rapina giudicato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 29 settembre 2017, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 3 sulla distanza temporale fra i fatti di reato, sulla divergenza di motivazioni e conseguenze, tale da rendere evidente l'impossibilità di una preventiva deliberazione unitaria delle condotte delittuose e sulla circostanza che prima e dopo i fatti di cui alla predetta sentenza di condanna l'imputato aveva commesso altri reati, a conferma della sua propensione a delinquere); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, è altresì riproduttivo delle stesse doglianze già oggetto dell'atto di appello, puntualmente esaminate e respinte dal Giudice a pagine 3 e 4, ove ha ribadito che l'utilizzo dell'arma impropria era avvenuto nello stesso contesto spazio-temporale della rapina e che l'arma era stata rivolta contro la persona offesa dopo l'apprensione del telefono e, solo in un secondo momento, era stata usata per fini autolesionistici dall'imputato, per riuscire a guadagnarsi la fuga; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il P