Italian court dismisses appeal on recidivism appeal as grounds are inadmissible and lack merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated recidivism. The appellant argued for prescription and sentencing errors, but the court found the prescription claim unfounded because the aggravated form is merely a mitigating circumstance rather than an independent crime. Additionally, the court rejected the complaint regarding the sentencing rationale as it lacked concrete specificity and fell within the discretionary scope of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the prescription claim is based on a misinterpretation of the aggravated form as an independent crime, and when the sentencing complaint lacks concrete specificity and pertains to the discretionary judgment of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE GAUDENZIO nato a POVEGLIANO il 02/07/1960 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciata il 14 gennaio 2020, che aveva condannato Genovese Gaudenzio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato non essendo ancora maturato il termine di prescrizione poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, inflitta peraltro in misura inferiore alla media edittale, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3 sulle modalità della condotta rivelatrici della volontà criminosa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre