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Ordinanza — n. 18614/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on grounds of inadmissibility due to lack of new arguments and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ye Zhongyi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that had reduced his sentence for counterfeiting by applying the statute of limitations and minor offense exclusions. The court found the appeal merely repetitive of previously rejected arguments and infounded regarding the assessment of the offense's minor nature.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no new grounds or if the lower court's reasoning was already adequately examined and rejected in prior proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments statute of limitations minor offense exclusion court costs fine contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite presentazione di un prodotto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 131- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YE ZHONGYI nato il 09/10/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 31 ottobre 2018, che aveva condannato Ye Zhongyi alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, secondo comma, e 474 cod. pen. ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la perla, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione adeguata e coerente con le risultanze probatorie, ha già evidenziato i plurimi elementi da cui poteva desumersi la consapevolezza da parte dell'imputato, imprenditore operante nel settore dell'abbigliamento, della contraffazione delle oltre mille magliette sequestrate, una delle quali si trovava esposta per la vendita (si veda, in particolare, pag. 1 sulla mancanza di fatture o di confezionamento delle magliette, sulla difformità tra il marchio riportato esternamente e quello contenuto nell'etichetta interna nonché sull'assenza di riscontri alla tesi difensiva); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato avendone la Corte di appello congruamente escluso l'applicazione alla luce del valore delle magliette sequestrate, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore