Ordinanza — n. 18610/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FILOMENA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/09/1986 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; , Fr,\ oHl f\vv. Fu9)0 \A-NIN
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 comma 4 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18610/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Fu9)0 \A-NIN
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FILOMENA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/09/1986 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; , Fr,\ oHl f\vv. Fu9)0 \A-NIN
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, pronunciata in data 11 novembre 2020, che aveva condannato Esposito Filomena alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, l'ha assolta limitatamente alla ricettazione della collana in oro di propriel:à di Damian Elena perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 sugli indizi gravi, precisi e concordanti nei confronti dell'imputata); rilevato che l'inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche c:he deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il