Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity regarding subjective intent elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tony Mastrippolito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence concerning the subjective element of the crime, but the court found the grounds lacked concrete specificity. Consequently, the court ruled that the lower courts had properly assessed the evidence without needing a new factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: An appeal claiming violation of law or defects in reasoning regarding the proof of subjective intent is inadmissible if it merely prefigures a different evaluation of evidence without identifying specific procedural errors or misapprehensions of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRIPPOLITO TONY nato il 06/11/1977 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto, pronunciata in data 13 novembre 2020, nei confronti di Tony Mastrippolito, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, e 648 cod. pen. Letta /a memoria difensiva con la quale sono state reiterate e precisate le conclusioni proposte in ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello (si veda pag. 3 sul dolo, anche eventuale, in ragione non solo della tipologia dei beni, trattandosi di oggetti liturgici, ma anche della mancanza di attendibile giustificazione circa la provenienza della cosa ricevuta da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,