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Ordinanza — n. 18603/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming evidentiary flaws in criminal conviction for theft due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marco De Sanctis inadmissible regarding his conviction for theft. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from motivational defects concerning the evaluation of evidence and the attribution of criminal responsibility. The court rejected these claims as they lacked concrete specificity and merely sought a re-evaluation of facts outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the alleged errors consist in a general re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without identifying specific and decisive distortions of procedural findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidentiary review limits motivational defects criminal responsibility attribution cassation jurisdiction scope censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 646 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 17 settembre 2019, nei confronti di Marco De Sanctis, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANCTIS MARCO nato il 08/01/1964 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU.[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 17 settembre 2019, nei confronti di Marco De Sanctis, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 ap