Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding sentencing and criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to re-determine the sentence after excluding recidivism and incorrectly affirmed criminal liability. The court rejected these claims, noting the appeal was merely repetitive of previously examined facts and lacked logical or legal flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating grievances already adequately examined and dismissed by the territorial court without new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE CARMINE nato a NOCERA INFERIORE il 02/09/1953 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 28 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, pronunciata in data 11 gennaio 2021, che aveva condannato Carmine Fedele alla pena ritenuta di giustizia per due episodi di usura e per i reati di estorsione consumata e tentata, ha escluso la recidiva contestata e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'omessa rideterminazione della pena a seguito dell'esclusione della recidiva contestata nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati ai capi 2 e 3, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici e coerenti con le risultanze probatorie (si veda, in particolare, pag. 4 sulle ammissioni dell'imputato con riferimento al capo 2 e, rispetto al capo 3, sulle documentate e inequivocabili minacce da lui rivolte alla vittima); considerato che la mancata rideterminazione della pena è stata congruamente motivata dal Giudice di appello che, anche dopo aver escluso la recidiva contestata, ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze in ragione della gravità della vicenda; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Pres