Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments regarding generic mitigation and recidiva under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's arguments were too generic and failed to specifically refute the lower court's reasoning on mitigation and recidiva. The appellant complained about the denial of statutory mitigating circumstances but did not engage with the factual basis for rejecting them. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specific legal and factual grounds under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; The appeal must contain specific legal and factual arguments refuting the lower court's reasoning; generic complaints without specific engagement with the contested reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE GIOVANNI nato a NOCERA INFERIORE il 01/07/1983 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18 ottobre 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Giovanni Ferrante e Serena Granato erano stati condannati, per quanto qui di interesse, per i reati di rapina e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Ferrante, lamentando la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, alla negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed alla negata improcedibilità per particolare tenuità del fatto; eccepisce la manifesta illogicità della motivazione e chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'art.129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Quanto ai primi motivi di ricorso, si deve ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
Si deve poi rilevare che i motivi di ricorso relativi alla responsabilità del ricorrente sono estremamente generici e non si confrontano con la parte della motivazione nella quale si dà atto che gli imputati hanno ammesso glia addebiti.
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amm