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Ordinanza — n. 18597/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation regarding statutory mitigation and age.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible. The appellants argued that the Court of Appeal failed to grant statutory mitigation for one defendant and ignored the youth and cooperation of the other. The court rejected these claims, noting the lower court's reasoning was sufficient and not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's motivation is not manifestly illogical and the statutory requirement for specific reasoning regarding mitigation is satisfied by a general reference to the adequacy of the penalty when the sentence is near the statutory minimum.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory mitigation art 114 penal motivation requirements youth as mitigating factor court of cassation procedure commisurazione della pena per rapina violazione del segnale luminoso commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, il quale rileva che con l'atto di appello si era affermato che per Occhionorelli non poteva sottacersi la particolare modestia d dell'offesa e non era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 114 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 114 cod. pen
2.1 Premessa l'estrema genericità del ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera esauriente sulla mancata concessione dell'art. 114 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464
pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez.
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243
28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la motivazione della Corte di appello contenuta nell'ultima parte di pagine 3 della sentenza impugnata, non è manifestamente illogica, ed è quindi immune da censure.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OCCHIONORELLI MICHAEL (CUI 05XZO2M) nato a VOLTERRA il 31/D1/1998 MISSAOUI RIAD (CUI 04R785S) nato a BRESCIA il 13/04/1995 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 ottobre 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Occ:hionorelli Michael e Missaoui Riad erano stati condannati, per quanto qui di interesse, per i reati di rapina e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, il quale rileva che con l'atto di appello si era affermato che per Occhionorelli non poteva sottacersi la particolare modestia d dell'offesa e non era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; per quanto riguardava Missaoui, nel determinare la pena la Corte di appello non aveva tenuto conto della giovanissima età dell'imputato, della collaborazione prestata e della partecipazione attiva dell'imputato al procedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Premessa l'estrema genericità del ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera esauriente sulla mancata concessione dell'art. 114 cod. pen. a Occhionorelli, e nessun confronto vi è con tale parte della motivazione; quanto alla pena, è principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della perla, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la motivazione della Corte di appello contenuta nell'ultima parte di pagine 3 della sentenza impugnata, non è manifestamente illogica, ed è quindi immune da censure.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C