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Ordinanza — n. 18593/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for fraud; court held aggressive deception constitutes fraud, not mere breach of contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Marco Lattanzi was declared inadmissible by the Court of Cassation. Lattanzi argued the lower court failed to recognize the incident as a civil breach of contract rather than criminal fraud. The court rejected this, ruling that Lattanzi's aggressive deception to induce error and profit satisfied the specific elements of the crime of fraud under Italian law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 2627 c.c.: The criminal act of fraud is established not only by simple lies but by aggressive deception designed to induce error for profit, distinguishing it from mere civil breach of contract.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal fraud aggressive deception breach of contract mens rea cassation appeal inadmissible appeal criminal liability truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Cass. 42719/2010
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 42719/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZI MARCO nato a FERMO il 11/03/1977 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza dell'Il aprile 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Marco Lattanzi era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Lattanzi, eccependo che la Corte di appello non aveva considerato che con l'atto di appello era stato rappresentato che la vicenda era riconducibile nell'ambito civilistico del mero inadempimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente aveva approfittato del fatto che la persona offesa era in difficoltà in quanto la casa ove viveva era senza riscaldamento, per farsi pagare in anticipo l'installazione di una caldaia, mai effettuata, e che, una volta richiesta la restituzione della somma, aveva prodotto documentazione attestante l'esecuzione di un bonifico, mai disposto. Ciò premesso, si deve ribadire che «la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro").

Tenuto conto che nel caso di specie l'imputato ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, si può affermare che gli atti compiuti integrano proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame; sussiste pertanto il dolo proprio del reato di truffa, per cui la vicenda non può essere inquadrata in un mero inadempimento contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ^.1\ k".`- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.