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Ordinanza — n. 18592/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for seeking factual re-evaluation rather than procedural violations under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court's finding of guilt relied solely on surveillance footage without proving the defendant's identity or the damage to bar tables. The court rejected this, ruling that the appeal sought a prohibited re-evaluation of factual choices rather than challenging procedural defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal challenging the factual assessment of evidence and the judge's evaluation of witness testimony is inadmissible as it constitutes an impermissible re-evaluation of facts rather than a denunciation of procedural vices.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation surveillance evidence witness testimony procedural vices altri capi d'accusa risarcimento per atto illecito prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
1.1 Le censure contenute nel ricorso mirano a sollecitar-e una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLINO SABINO nato a BARI il 01/06/1980 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 20/06/2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale Sabino Piccolino era stato ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che l'individuazione di Piccolino era avvenuta sulla base di meri indizi,visto che dalla visione delle immagini di videosorveglianza non risultava che il soggetto ripreso fosse l'imputato e non era legittimo utilizzare le immagini. 1.2 II difensore eccepisce che non vi era prova dell'avvenuto danneggiamento dei tavolini del bar, escluso dal teste di polizia giudiziaria

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Le censure contenute nel ricorso mirano a sollecitar-e una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso non è, infatti, volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu ()cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente dato atto del riconoscimento dell'imputato da parte del teste di polizia giudiziaria e del danneggiamento dei tavolini del bar.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.