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Ordinanza — n. 18591/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Gianfranco D'Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 5/05/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 55 D. L.vo n. 231/2007. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la motivazione della sentenza di appello era stata effettuata per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado, senza rispondere alle censure sollevate con l'atto di appello; D'Angelo aveva precisato di essere titolare sia di conto corrente personale che di quello intestato alla Associazione Calcetto Picenum della quale era presidente, e che al momento delle dimissioni aveva dimenticato di restituire il blocchetto degli assegni intestato all'associazione emettendo un assegno tratto sul conto dell'associazione in quanto aveva confuso i blocchetti. 1.2 Il difensore eccepisce difetto di motivazione relativamente alla disposta provvisio na le.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Perveniva memoria depositata dal difensore della parte civile, il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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carta assegni assegno bancario irregolarità finanziarie errore di calcolo calciatore professionista abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIANFRANCO nato a ASCOLI PICENO il 11/04/1963 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gianfranco D'Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 5/05/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 55 D. L.vo n. 231/2007. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la motivazione della sentenza di appello era stata effettuata per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado, senza rispondere alle censure sollevate con l'atto di appello; D'Angelo aveva precisato di essere titolare sia di conto corrente personale che di quello intestato alla Associazione Calcetto Picenum della quale era presidente, e che al momento delle dimissioni aveva dimenticato di restituire il blocchetto degli assegni intestato all'associazione emettendo un assegno tratto sul conto dell'associazione in quanto aveva confuso i blocchetti. 1.2 Il difensore eccepisce difetto di motivazione relativamente alla disposta provvisio na le.

2. Perveniva memoria depositata dal difensore della parte civile, il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato come D'Angelo non avesse restituito il libretto degli assegni intestato all'associazione per ben due anni e che proprio per la carica ricoperta e per i numerosi conti correnti aperti presso la banca si doveva desumere che lo stesso sapesse ben distinguere i diversi libretti degli assegni. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che "il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento" (Sez. 2, Sentenza n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P .Q . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle