Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal grounds and facts under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fusco Giuseppe inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft and money laundering. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning, but the court found these grounds insufficient because they did not specify the exact legal and factual reasons for the censure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the legal and factual grounds for the censure; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO GIUSEPPE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 19/02/1980 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; '
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola, pronunciata il 13 luglio 2018, che aveva condannato Fusco Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di furto aggravato e riciclaggio. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione della sentenza impugnata, sono privi dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta contenuta nel provvedimento impugnato, non indicano le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente