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Ordinanza — n. 18587/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific comparison and generic reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim of contradictory reasoning regarding mitigating circumstances. The defense argued that the victim's past restitution should have proven the absence of intent or warranted generic mitigation, but the appellate court only cited the severity of the damage. The Court ruled that the appeal lacked a specific comparison with the contested judgment and that the appellate court correctly exercised its factual discretion to exclude mitigation based on the preponderant reasons of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible if it fails to demonstrate a specific comparison with the contested judgment or if the lower court's exclusion of mitigating circumstances is based on congruent and non-contradictory reasoning regarding the preponderant reasons of the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility contradictory reasoning generic comparison requirement mitigating circumstances exclusion judicial factual discretion generic victim statements procedural costs award ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKH IBRAHIMA nato a PIKINE( SENEGAL) il 06/10/1983 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 maggio 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Fall Cheikh Ibrahima responsabile del reato di appropriazione indebita. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Fall, lamentando la contraddittorietà della motivazione in quanto la parte offesa aveva riferito che l'imputato aveva tenuto in passato un identico comportamento, a seguito del quale aveva restituito quanto oggetto di illecito impossessamento, per cui tale elemento avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione per dimostrare l'assenza dell'elemento psicologico, o comunque la sussistenza di un dolo attenuato che avrebbe dovuto portare alla concessione delle attenuanti generiche, 1.2 II difensore lamenta che, in relazione al motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello si era limitata a richiamare la non lievità del danno.

CONSIDERATO IN DIRITI"O 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, non vi è alcun confronto con la sentenza impugnata che ha evidenziato un riferimento assolutamente generico alle dichiarazioni della persona offesa, con conseguente genericità dello stesso. 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa è stata ben motivata con riferimento all'entità del danno: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze al:tenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della ',J-\ n3` Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende