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Ordinanza — n. 18586/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against criminal conviction for aggravated property damage as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals filed by three defendants against their criminal conviction for aggravated property damage inadmissible. The defendants argued that the appellate court improperly re-evaluated evidence regarding witness testimony and failed to identify specific procedural errors. The court rejected these claims, ruling that the lower court's assessment of the witness's identification of the suspects was legally sound and within the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the re-evaluation of evidence without identifying specific procedural violations are inadmissible as they exceed the scope of the Supreme Court's supervisory function.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence supervisory function limits procedural error identification property damage conviction infrazione alle norme della circolazione danneggiamento altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH ROBERTO nato a MILANO il 17/02/1991 HUDOROVICH LUCIANO nato a RHO il 29/04/1967 LOSSETTO DARIO nato a VAPRIO D'ADDA il 14/03/1976 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 19 aprile 2021, che aveva condannato Hudorovich Roberto, Hudorovich Luciano e Log5etto Dario alle pene ritenute di giustizia per aver concorso nel reato di danneggiamento aggravato e, il solo Losetto Dario, per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di danneggiamento contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale che, disattendendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha sottolineato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 2, l'irrilevanza della ricognizione personale del testimone, dal momento che gli imputati erano stati individuati subito dopo il fatto grazie agli elementi precisi forniti dal teste, che aveva assistito alla scena e li aveva visti allontanarsi con un furgone blu, immediatamente intercettato dalle forze dell'ordine; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presid