Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, citing established facts and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giorgi Gokadze's appeal against the Brescia Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The appellant argued that the lower court's denial of general mitigating circumstances was illogical due to a misrepresentation of facts regarding his recidivism. The court rejected this claim, affirming that the conviction for theft was properly grounded in the established facts, the appellant's prior convictions, and his arrest in flagrante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, 110, 56, 624-bis, 625 c.p.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible when the lower court adequately motivates the denial of mitigating circumstances based on established facts, recidivism, and the defendant's lack of repentance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOKADZE GIORGI nato il 10/05/1990 eo avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gokadze Giorgi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova per aver operato una riduzione di pena, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625 nn. 2 e 5, cod. pen. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che si sono invocate con giudizio di equivalenza sulla ritenuta recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, attesa la compiuta ricostruzione del fatto richiamata nella sentenza impugnata, considerato altresì l'avvenuto arresto in flagranza. La Corte territoriale motiva adeguatamente sul trattamento sanzionatorio, osservando (pp. 4 e 5), quanto alla recidiva, che essa è reiterata, specifica ed infraquinquennale per essere l'odierno ricorrente gravato da due precedenti penali per reati di furto in abitazione (uno consumato e uno tentato), ciò che consentiva di ritenere il furto oggetto del processo, anche perché posto in essere dopo l'espiazione di una pena, espressivo di una maggiore pericolosità; le attenuanti generiche sono state escluse (p.
5) alla luce della gravità della condotta e della mancanza di reale resipiscenza da parte degli imputati, con motivazione adeguata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid