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Ordinanza — n. 18582/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissible complaints regarding penalty calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18582/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Gioacchino Spampinato's appeal against a sentencing agreement inadmissible. Spampinato argued that the judge failed to verify the legal qualification of facts and the accuracy of the penalty calculation under Article 99 of the Penal Code. The court ruled that such complaints are inadmissible in second-instance sentencing agreements, as only objections regarding the parties' intent, prosecutor consent, or divergent content are permissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 99 c.p.: In appeals against sentencing agreements, only complaints regarding the formation of party intent, prosecutor consent, or divergent content are admissible, while objections to waived grounds, non-assessment of acquittal conditions, or penalty determination errors are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal penalty calculation error inadmissible complaint second instance procedure Italian criminal law controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 99 cod. pen.
Deduce violazione di legge in ordine all'aumento di pena applicate ai sensi dell'art. 99 cod. pen., per non avere il Giudice controllato la corretta qualificazione giuridica dei fatti e l'esattezza del calcolo di pena posto a base dell'accordo tra le parti.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Deduce violazione di legge in ordine all'aumento di pena applicate ai sensi dell'art. 99 cod. pen., per non avere il Giudice controllato la corretta qualificazione giuridica dei fatti e l'esattezza del calcolo di pena posto a base dell'accordo tra le parti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO GIOACCHINO nato a CATANIA il 28/10/1966 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA.clat-o avviso alle u_r_ti, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELLA DIECISIONE Spampinato Gioacchino ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Messina in ordine ai reati allo stesso ascritti. Deduce violazione di legge in ordine all'aumento di pena applicate ai sensi dell'art. 99 cod. pen., per non avere il Giudice controllato la corretta qualificazione giuridica dei fatti e l'esattezza del calcolo di pena posto a base dell'accordo tra le parti.

Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente