Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic factual complaints and improper fact re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints were merely generic factual grievances rather than valid legal challenges. The court emphasized that appellate courts lack the power to re-evaluate evidence or substitute their own assessment of facts for that of the lower judiciary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: Appeals based on generic factual disputes or requests to re-evaluate evidence are inadmissible because the assessment of facts remains the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIOR HISAHM nato a MERANO il 10/03/2001 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; 9 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maior Hisahm ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Padova in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della prova ex art. 192, cornma 2, cod. proc. pen., nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il ricorso inammissibile. Esso, infatti, è costituito da doglianze in punto di fatto e generiche perché riproduttive di profili di censura cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta (pp. 4, 5, 6, 7).
Esule dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). In sede di legittimità, infatti, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico- giuridico seguito dai Giudici di merito per affermare la responsabilità penale del ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre