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Ordinanza — n. 18580/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Di Rocco Antonietta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ravenna perché tardivo. Deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. peli.. per violazione del diritto dell'imputato a comparire in udienza. Il ricorso è inammissibile. Risulta, infatti, che in data 13/08/21 sia stata effettuata regolare notifica in carcere e che l'imputata abbia rifiutato di firmare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. peli.. per violazione del diritto dell'imputato a comparire in udienza. Il ricorso è inammissibile. Risulta, infatti, che in data 13/08/21 sia stata effettuata regolare notifica in carcere e che l'imputata abbia rifiutato di firmare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risposta alla petizione deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti decisione incidentale impugnabile luogo del reato circostanza attenuante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Rocco Antonietta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ravenna perché tardivo. Deduce inosservanza dell'art. 179 cod. proc. peli.. per violazione del diritto dell'imputato a comparire in udienza. Il ricorso è inammissibile. Risulta, infatti, che in data 13/08/21 sia stata effettuata regolare notifica in carcere e che l'imputata abbia rifiutato di firmare. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente