Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of devolved mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant offered only generic and specific criticisms without supporting legal reasoning. The appellant failed to demonstrate how the lower court erred regarding excessive sentencing or the recognition of statutory mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 c.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic criticisms without specific legal grounds, particularly when the contested mitigating circumstances were not devolved to the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARO SIMONE nato a ROMA il 23/06/2000 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gennaro Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermandone l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 626, comma 1, n. 4, cod. pen. e di cui all'art. 4 L. 110/75. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle eccessività della pena irrogata e al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure aspecifiche e generiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. Deve, inoltre, rilevarsi che le censure afferenti alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen., non hanno costituito oggetto di devoluzione nel giudizio di appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente