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Ordinanza — n. 18578/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for being generic and lacking specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18578/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ouchikh El Hassan inadmissible due to its failure to meet procedural requirements. Although the appellant challenged a conviction for crimes under the Penal Code, the court found the arguments were overly generic and lacked specific legal reasoning or factual elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Artt. 581 e 591 c.p.p.: Appeals must specifically cite legal grounds and factual elements; generic complaints without detailed comparison to contested arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal grounds specific factual elements c.p.p. procedural rules court costs and fine asserzione difendibile domanda d'asilo di cittadino etiope verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Deduce violazione dell'art. 606, lett.
Artt. 581 e 591 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUCHIKH EL HASSAN nato il 23/03/1984 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ouchikh El Hassan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Verona per il delitto di cui agli artt. 99, 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. Deduce violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President