Ordinanza — n. 18577/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LULLI PIERPAOLO nato a MILANO il 30/01/1977 avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di MILANO(cTato—avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lulli Pierpaolo ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 ss. cod. proc. pen.), pronunciata dal Tribunale di Milano, in ordine al reato di tentato furto aggravato in concorso. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a specifica ed adeguata valutazione delle emergenze processuali. Il ricorso è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18577/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LULLI PIERPAOLO nato a MILANO il 30/01/1977 avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di MILANO(cTato—avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lulli Pierpaolo ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 ss. cod. proc. pen.), pronunciata dal Tribunale di Milano, in ordine al reato di tentato furto aggravato in concorso. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a specifica ed adeguata valutazione delle emergenze processuali. Il ricorso è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente