Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18576/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specifically address the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18576/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all grounds were deemed generic and failed to specifically address the arguments of the contested judgment. The appellant alleged violations regarding warning requirements, evidence assessment, and sentencing, but the court found these claims merely reproduced reasons already rejected by the appellate court without new specific analysis. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 495 comma 2 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment, as the Supreme Court must not ignore the explicit explanations of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic grounds specificity requirement Code of Criminal Procedure violation of law attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 495 comma 2 cod. proc. pen.
pen.; violazione dell'art. 495, comma 2, cod.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Deduce violazione di legge, nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riguardo al mancato avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; violazione dell'art.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Deduce violazione di legge, nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riguardo al mancato avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKA ALBERTO nato il 03/03/1975 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Leka Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce violazione di legge, nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riguardo al mancato avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva, nonché manifesta illogicità della motivazione al riguardo; vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie sulla valutazione dello stato di presunta incoscienza dell'odierno ricorrente all'atto del ricovero; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incongruità della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla valutazione dell'attività svolta dall'imputato in ossequio al programma di messa alla prova.

Il ricorso è inammissibile, essendo tutti i motivi proposti connotati da genericità, perché non si confrontano, in alcun modo, con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 7, 8, 9, 10). Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I