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Ordinanza — n. 18575/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18575/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI IVAN nato a BOBBIO il 14/10/1978 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Scotti Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità, dichiarata dal Tribunale di Piacenza per il reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce violazione dell'art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2-bis, d.lgs. 285/1992; inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento del fatto, nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché generico. Le censure mosse dal ricorrente risultano, invero, del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18575/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione dell'art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2-bis, d.lgs. 285/1992; inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento del fatto, nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché generico. Le censure mosse dal ricorrente risultano, invero, del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.

Parole chiave

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testimonianza della vittima inchiesta penale scemata imputabilità inverosimiglianza delle persecuzioni momento del reato indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
285/1992; inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento del fatto, nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTI IVAN nato a BOBBIO il 14/10/1978 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Scotti Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità, dichiarata dal Tribunale di Piacenza per il reato di guida in stato di ebrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce violazione dell'art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2-bis, d.lgs. 285/1992; inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento del fatto, nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché generico. Le censure mosse dal ricorrente risultano, invero, del tutto generiche, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza lineare e coerente.

I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden