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Ordinanza — n. 18573/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation against the conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Francesco Procaccio's appeal against his second-instance conviction for driving under the influence inadmissible. The appellant argued for omitted reasoning, excessive sentencing, and the denial of mitigating circumstances, but the Court found all four grounds generic because they merely cited Supreme Court precedents without engaging with the specific arguments in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments citing precedent without addressing the contested judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds driving under influence omitted reasoning excessive sentencing mitigating circumstances procedural costs false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi
257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv.
Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCIO FRANCESCO nato a ALBA il 17/06/1991 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Procaccio Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario in notturno. Deduce omessa motivazione per non avere la Corte territoriale scrutinato i motivi di impugnazione; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena irrogata, al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso inammissibile.

Va, preliminarmente, ricordato che è pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); e che è del tutto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929).

Ciò detto, si osserva che tutti e quattro i motivi di ricorso si appalesano generici atteso che non si confrontano in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (p. 4), precipuamente limitandosi a richiamare pronunce di questa Suprema Corte. Va, altresì, rilevato che le circostanze attenuanti generiche non sono state oggetto di devoluzione nel giudizio di appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme