Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to meet the principle of self-sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed entirely generic and failed to engage with specific arguments in the contested judgment. The appellant argued regarding sentencing treatment and the non-consideration of prior convictions for recidivism, but the court found these reasons already discussed and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected for lacking specificity and violating the principle of self-sufficiency required for cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing new, specific arguments that meet the principle of self-sufficiency.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIASCIA ALESSANDRO nato a MONCALIERI il 08/08/1987 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sciascia Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale cittadino per il reato di tentato furto aggravato. Deduce vizio di motivazione rispetto alle doglianze relative al trattamento sanzionatoriO. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, perché non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (foglio 2 sentenza impugnata). Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
Esso si appalesa, inoltre, non rispettoso del principio di autosufficienza, stante la mancata allegazione delle sentenze di condanna di cui si assume che la Corte territoriale non abbia tenuto conto ai fini di una continuazione che si sostiene essere stata invocata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consiglie