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Ordinanza — n. 18571/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentencing decision rather than the plea agreement itself.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision rather than the plea agreement itself. Petre Nicolae Marian argued that the trial judge failed to evaluate factual and legal circumstances regarding aggravated theft, but the court ruled that appeals against sentencing are barred under specific procedural exceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the charge and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing decision challenge plea agreement appeal aggravated theft prosecution procedural bar sentencing allegazioni fattuali non credibili verosimiglianza della persecuzione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Petre Nicolae Marian ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bolzano per due reati di furto aggravato.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
art. 444 cod. proc. pen
Petre Nicolae Marian ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRE NICOLAE MARIAN nato il 05/12/1988 avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di BOLZANO(dato avviso alle parti- -;`, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Petre Nicolae Marian ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bolzano per due reati di furto aggravato. Deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. per non avere il Giudice valutato la situazione di fatto e di diritto. Il ricorso è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente