Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentencing decision rather than the plea agreement itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision rather than the plea agreement itself. Petre Nicolae Marian argued that the trial judge failed to evaluate factual and legal circumstances regarding aggravated theft, but the court ruled that appeals against sentencing are barred under specific procedural exceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the charge and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRE NICOLAE MARIAN nato il 05/12/1988 avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di BOLZANO(dato avviso alle parti- -;`, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Petre Nicolae Marian ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bolzano per due reati di furto aggravato. Deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. per non avere il Giudice valutato la situazione di fatto e di diritto. Il ricorso è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente