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Ordinanza — n. 18570/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18570/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sau Valerio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Sassari per il reato di furto aggravato. Deduce erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), correttamente richiamata dal provvedimento impugnato che ha, con motivazione congrua e diffusa (pp. 2 e 3), ritenuto pienamente integrata l'aggravante della destrezza nella condotta posta in essere dall'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18570/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sau Valerio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Sassari per il reato di furto aggravato. Deduce erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), correttamente richiamata dal provvedimento impugnato che ha, con motivazione congrua e diffusa (pp. 2 e 3), ritenuto pienamente integrata l'aggravante della destrezza nella condotta posta in essere dall'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza garanzia del venditore asserzione difendibile facoltà di astenersi dal testimoniare testimone a carico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sau Valerio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Sassari per il reato di furto aggravato. Deduce erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01), correttamente richiamata dal provvedimento impugnato che ha, con motivazione congrua e diffusa (pp. 2 e 3), ritenuto pienamente integrata l'aggravante della destrezza nella condotta posta in essere dall'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente