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Ordinanza — n. 18569/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO PAOLO nato a CERCOLA il 06/12/1980 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Romano Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Deduce la manifesta illogicità della sentenza. Il ricorso è inammissibile perché totalmente aspecifico. I motivi del ricorso debbono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 648 cod. pen. Deduce la manifesta illogicità della sentenza. Il ricorso è inammissibile perché totalmente aspecifico. I motivi del ricorso debbono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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scemata imputabilità difesa penale verdetto di colpevolezza allegazione motivata falsa dichiarazione della parte difetto di motivazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO PAOLO nato a CERCOLA il 06/12/1980 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Romano Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Deduce la manifesta illogicità della sentenza. Il ricorso è inammissibile perché totalmente aspecifico. I motivi del ricorso debbono, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente