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Ordinanza — n. 18568/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18568/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEI DENIS nato a TRIESTE il 29/09/1989 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 9 Mattei Denis ricorre verso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine reato di furto. Deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto (pp. 3 e 4) sussistente l'abitualità della condotta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 18568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto (pp. 3 e 4) sussistente l'abitualità della condotta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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deposizione inattendibile denuncia mendace testimonianza della vittima perseguimento penale per diffamazione prove fabbricate portata dell'errore materiale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEI DENIS nato a TRIESTE il 29/09/1989 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 9

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mattei Denis ricorre verso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine reato di furto. Deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto (pp. 3 e 4) sussistente l'abitualità della condotta. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente