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Ordinanza — n. 18564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Arcoraci Giuseppe, Arcoraci Angelo, Arcoraci Simone ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, averso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Arcoraci Angelo e recidiva semplice per Arcoraci Giuseppe. Deducono mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto aspecifici.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Oltre ad invocare una rivalutazione delle emergenze probatorie, estranee al sindacato di legittimità, essi si appalesano del tutto generici, perché non si confrontano con il provvedimento impugnato il quale è del tutto immune alle censure sollevate apparendo logico e coerente con l'esauriente disamina dei dati probatori (pp. 3,4,5). Gli asserti di cui si compongono costituiscono, infatti, meri enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione allegazioni di persecuzione contraddittorie incendio intenzionale aggravato revisione della sentenza penale furto aggravato delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARCORACI GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 06/03/1958 ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17/05/1984 ARCORACI SIMONE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/09/1987 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

RITENUTO IN FATTO

Arcoraci Giuseppe, Arcoraci Angelo, Arcoraci Simone ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, averso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Arcoraci Angelo e recidiva semplice per Arcoraci Giuseppe. Deducono mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto aspecifici.

Oltre ad invocare una rivalutazione delle emergenze probatorie, estranee al sindacato di legittimità, essi si appalesano del tutto generici, perché non si confrontano con il provvedimento impugnato il quale è del tutto immune alle censure sollevate apparendo logico e coerente con l'esauriente disamina dei dati probatori (pp. 3,4,5). Gli asserti di cui si compongono costituiscono, infatti, meri enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden