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Ordinanza — n. 18563/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding sentencing requalification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18563/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's arguments failed to specifically address the sentencing requalification from theft to receiving stolen goods. The applicant merely repeated reasons already rejected by the lower court without engaging with the specific reasoning provided in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure for being non-specific and lacking a direct correlation to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic arguments that do not specifically confront the reasoning of the lower court, particularly when the appeal merely reproduces reasons already deemed unfounded by the judge of the grievance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity sentencing requalification receiving stolen goods Article 591 Code of Criminal Procedure testimonianza inattendibile testimone a carico alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
art. 133 cod. pen
Deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABIDI OUALID nato il 30/11/1978 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Elabidi Oualid ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale cittadino, per avere accolto l'appello incidentale del pubblico ministero, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato di furto aggravato, così riqualificato reato di ricettazione originariamente contestato. Deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorso inammissibile perché del tutto aspecifico, risolvendosi in mere considerazioni che non si confrontano in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 2 e 3).

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi