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Ordinanza — n. 18561/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drunk driving as generic and lacking specific legal arguments under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Lydia Mantovani's appeal against her drunk driving conviction inadmissible. The appellant alleged violations of traffic and criminal codes regarding the lack of a methodological booklet and specific sentencing errors, but the court found these claims to be mere complaints without supporting argumentation. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirement for specific legal and factual grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 186, 379 cod. strada; Art. 131-bis, 62-bis, 133 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of generic complaints without specific legal and factual arguments supporting the requested outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint drunk driving conviction Article 581 procedure lack of argumentation denuncia mendace gravi addebiti penali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, cod. strada
Art. 379, comma 8, d.P.R. 495/2002
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 27, comma 2, Cost.
Art. 131-bis cod. pen.
e 27, comma 2, Cost.; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo alla mancanza del libretto metodologico e relativa prova delle revisioni; travisamento della prova; violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad, 62-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133, comma 2, nn. 1 e 3, cod. pen.
Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
art. 131-bis cod. pen
e 27, comma 2, Cost.; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo alla mancanza del libretto metodologico e relativa prova delle revisioni; travisamento della prova; violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad, 62-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI LYDIA nato il 02/04/1980 avverso la sentenza/ordinanza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mantovani Lydia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall'orario notturno. Deduce violazione degli artt. 186, comma 2, cod. strada, 379, comma 8, d.P.R. 495/2002, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27, comma 2, Cost.; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo alla mancanza del libretto metodologico e relativa prova delle revisioni; travisamento della prova; violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad, 62-bis cod. pen. e 133, comma 2, nn. 1 e 3, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglíanze in punto di fatto, si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 2), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid