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Ordinanza — n. 18559/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to address specific appellate court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on generic grievances rather than specific arguments addressing the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for aggravated theft of electricity but failed to engage with the precise points raised by the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected as non-specific under criminal procedure law, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that merely reproduce reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing specific, targeted arguments against the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal procedure appellate review cassation rejection procedural defect verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI MAZARA il 22/10/1975 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ferro Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, al capo di imputazione, al giudizio d bilanciamento delle circostanze, all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, esso è generico perché non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 1 e 2).

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi