Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fosuah Vida inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Vida challenged his conviction for aggravated attempted theft, arguing violations of the Penal Code regarding prosecutorial admissions and specific sentencing criteria. The court rejected these claims as generic dogmas that merely repeated the lower court's reasoning without providing specific, distinct arguments to overcome the existing judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 624 c.p.; Art. 625 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that merely reproduce the reasons already discussed and rejected by the court of appeal, lacking specific correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSUAH VIDA nato il 05/06/1975 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fosuah Vida ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato l'affermazione della sua colpevolezza espressa dal Tribunale di Modena per il reato di tentato furto aggravato continuato ai danni di cinque esercizi commerciali. Deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. (con particolare riferimento alla portata indiziante del riconoscimento dell'imputata da parte della p.g.) ed all'art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, esso è generico perché non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (foglio 6).
Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore D E POSITATA Il Presidente